Può essere effettuato il cambiamento del nome o l'aggiunta di un altro nome, ovvero può essere cambiato il cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale.
Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve fare domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile, dove si trova l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, recepita la domanda, provvede a svolgere l'istruttoria al termine della quale, se l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima, all'albo pretorio del Comune di nascita e di quello di residenza.
La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali opposizioni. Trascorsi i termini, il Prefetto emette un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, su istanza dell'interessato, di apportare la variazione nei registri di stato civile.
Richiesta variazione nome o cognome
Sono previsti minimo 60 giorni.
Ordinamento di Stato Civile Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000, numero 396, articolo 89.
Il cambio di nome o cognome è consentito solo nei casi di nomi e cognomi ridicoli o vergognosi o se questi rivelano origine naturale.