A chi è rivolto
Ai cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari
Descrizione
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo, anche se la stessa avviene d'ufficio ogni biennio negli anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio.
Come fare
La domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari va compilata e consegnata all'ufficio protocollo del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, eccetera).
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati dalla commissione comunale (o ufficiale elettorale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti), che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa, si formano due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a €15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.
Cosa serve
Per l'iscrizione all'Albo, occorre avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, avere età compresa tra i 30 e i 65 anni, essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise, essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello, possedere una buona condotta morale. Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Cosa si ottiene
Richiesta di inserimento Albo giudici popolari di primo e secondo grado
Tempi e scadenze
Aggiornamento elenchi
- Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio.
- Entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali.
- Entro il 30 agosto, la commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
- Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise.
- Dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.
- Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni Comune, mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto.
- Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise.
- Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise
La domanda va presentata entro il 31 luglio.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 273, del 28 luglio 1989
- Legge numero 405 del 5 maggio 1952, ''Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni''
- Legge numero 287 del 10 aprile 1951, ''Riordinamento dei giudici di assise''
Condizioni di servizio
Ai cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari
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Argomenti:Pagina aggiornata il 17/02/2023