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Bando per la formazione delle graduatorie per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Bando per la formazione delle graduatorie per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) gestiti da area - fondo sociale annualità 2026. l.r. n. 7 del 5 luglio 2000 modificato dall’art. 2 comma 18 l.r. 18 del 21/11/2024
Data:
Lunedì, 27 Luglio 2026
Bando per la formazione delle graduatorie per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Descrizione

Il Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano bandisce il presente bando per la concessione dei contributi di cui all’art. 5 della L.R. n. 7 del 5 luglio 2000, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica annualità 2026 che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere il pagamento del canone d’uso, il rimborso all’Azienda delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e le spese dipendenti da eventuali servizi prestati dall’Ente, nonché gli oneri dipendenti da situazioni di morosità e quelli condominiali.

Il presente bando è relativo all’annualità 2026 e consiste nel creare una graduatoria tenendo conto delle condizioni meglio specificate nei seguenti articoli.

Il Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la possibilità di sospendere, modificare, o annullare il procedimento avviato.

Art. 1 Situazioni che danno titolo al contributo.

Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico, accertato da parte dell’Ente Gestore ai sensi dell’art. 5, comma 4. della L.R. 7/2000 cosi come modificato dall’art. 2 comma 18 della L.R. n. 18 del 21/11/2024. Si precisa che, il limite di reddito che definisce la condizione di disagio, calcolato ai sensi dell’art. 3 della Legge 7/2000, è il medesimo utilizzato ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP, ovvero € 17.131,00, come aggiornato con Delibera GR n. 6/27 del 12/02/2026.

Trattandosi di risorse riferite all’annualità 2026, il reddito considerato sarà lo stesso utilizzato ai fini del calcolo del canone dell’annualità 2026 ovvero redditi 2024 e successivi aggiornamenti. Gli assegnatari di cui sopra per l’erogazione del contributo si dovranno trovare in una delle seguenti condizioni, individuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:

A. nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico;

B. nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall’azienda, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R.7/2000;

C. nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall’azienda, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.

Si precisa che, ai fini della ammissione al contributo:

1 Per “oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse” deve intendersi l’intero rateo annuo del piano di rateizzazione, sottoscritto entro la data di scadenza del presente bando, comprensivo delle quote di canone e degli altri oneri contrattuali (spese registrazione contratto, etc.) e relativi interessi;

2 il canone annuo di concessione è quello dovuto per l’anno 2026 e la percentuale di incidenza sarà valutata sul reddito dell'anno 2024;

3 la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data della presentazione della domanda;

4 i richiedenti dovranno allegare alla domanda la documentazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio (es. verbale di riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap rilasciato dalla competente Commissione medica dell’ASL, composizione del nucleo familiare etc).

Possono concorrere altresì gli aventi diritto alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 40 e ss. mm. ii. della L.R. 13/1989 per i quali, alla data di scadenza del presente bando, sia stato rilasciato parere favorevole alla regolarizzazione da parte dei Comuni competenti.

L’Azienda si riserva di concedere il contributo anche di propria iniziativa in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla direttiva impartita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/20 del 05.09.2000.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda

Gli assegnatari dovranno presentare domanda di partecipazione al Bando utilizzando l’apposito Allegato al presente Bando denominato “Allegato 2 – Domanda di partecipazione” messo a disposizione presso gli uffici di A.R.E.A. sede territoriale di Oristano, il Comune di appartenenza ed il sito istituzionale dell’Azienda. Il mancato utilizzo del modulo non comporta l’esclusione, sempre che siano rinvenibili nella domanda tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione al bando, come previsto dal modulo di domanda.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dall’assegnatario o da altro componente del medesimo nucleo familiare e convivente con l’assegnatario, ovvero dal Tutore o dall’Amministratore di sostegno.

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegato copia di un valido documento di identità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I richiedenti di cui alla lett. B) e C) dell’art. 1 del presente bando dovranno allegare apposita attestazione dell’amministratore del condominio o del capo scala/capo condomino dalla quale risulti l’importo delle spese condominiali complessivamente dovute al 31 dicembre 2025, specificando quali mensilità non siano state pagate. In mancanza di detto allegato le spese autodichiarate non saranno prese in considerazione.

I richiedenti di cui alla lett. C) dell’art. 1 del presente bando, oltre alle allegazioni di cui sopra, dovranno avere sottoscritto entro la data di scadenza del presente bando un piano di rientro della morosità pregressa maturata fino al 31 dicembre 2025.

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 24:00 del 22 settembre 2026.

La domanda dovrà essere inoltrata tramite le seguenti modalità, pena l'esclusione:

1) via mail - posta elettronica ordinaria - all’indirizzo: protocollo.oristano@area.sardegna.it ;

2) via posta elettronica certificata all’indirizzo: distretto.oristano@pec.area.sardegna.it ;

3) tramite raccomandata a/r a: AREA Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano – Settore contenzioso - Via Tempio n. 11 – 09170 Oristano.

In caso di spedizione tramite raccomandata, il termine è perentorio e non saranno accettate domande pervenute oltre le ore 24:00 del giorno 22 settembre 2026, l’amministrazione declina ogni responsabilità per i ritardi dovuti alla consegna delle domande; l’Amministrazione altresì non risponde di eventuali ritardi o mancati recapiti dipendenti da disguidi postali o di altra natura. Le domande presentate dopo il termine saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza istruttoria. Identico trattamento sarà riservato alla documentazione integrativa inviata spontaneamente dagli interessati oltre il termine previsto. In caso di doppio invio sarà presa in considerazione l’ultima domanda inviata.

L’Ufficio si riserva di chiedere integrazioni finalizzate a chiarire dichiarazioni già contenute nella domanda medesima, è ammesso il soccorso istruttorio.

Art. 3 Punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria

La graduatoria dei beneficiari relativa all’annualità 2026 sarà formulata secondo i seguenti punteggi:

1) Consistenza del nucleo familiare 1 punto per ogni componente

2) Nucleo con minori privi di uno o entrambi i genitori 2 punti per ogni genitore mancante 

3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da gravi malattie croniche o terminali, che comportino una invalidità riconosciuta dagli organi sanitari competenti per legge.* Per ogni componente affetto da invalidità dal 33% al 66%, punti 20 Per ogni componente affetto da invalidità dal 66.1% al 100% o handicap punti 30. Per ogni altro componente affetto da gravi malattie croniche o terminali, 10 punti.

4) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000. 1 punto per ciascun punto di eccedenza

5) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000. 1 punto per ciascun punto di eccedenza 6) Assegnatari che partecipino al concorso per la prima volta. Punti 5

Si specifica che:

1. Qualora il fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno ripartiti tra tutti gli aventi diritto sulla base del punteggio riportato nella graduatoria, nei limiti della dotazione annua del fondo ed in misura proporzionale al contributo teorico a ciascuno spettante.

2. Con riferimento ai nuclei familiari privi di reddito imponibile o titolari di redditi minimi, ai quali si applica il canone di locazione determinato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. R. 7/2000, il “costo di gestione determinato in € 3,10 mensili per vano” costituisce il parametro di riferimento sia ai fini della determinazione del canone, sia in funzione dell’erogazione del fondo sociale, con la precisazione che:

- la misura del canone come sopra determinato è da considerarsi pari al 7% di incidenza del canone sul reddito stabilita nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000;

- fatta salva la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 1 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/9/2000 – cui corrisponde la riduzione fino a un massimo di 3 punti percentuali del costo di gestione come sopra calcolato - il contributo deve ridurre l’importo del canone più le spese degli oneri complessivi gravanti sull’assegnatario in misura non superiore al costo di gestione determinato in € 3,10 per vano.

3. La graduatoria sarà stilata rapportando i punteggi conseguiti in centesimi.

Art. 4 Pubblicazione delle graduatorie e reclami

La graduatoria provvisoria verrà approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo Territoriale di Oristano e pubblicata con valore di notifica, sul sito istituzionale di A.R.E.A. www.area.sardegna.it sezione Bandi e Gare, Fondo Sociale e presso i Comuni dove sono siti gli alloggi.

La pubblicazione sul sito istituzionale, esplica tutti gli effetti della notifica nei confronti degli interessati;contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno proporre reclamo entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda.L'ufficio competente procederà all'istruttoria dei reclami pervenuti e alle eventuali rettifiche della graduatoria. I reclami presentati oltre il suddetto termine di 30 giorni saranno considerati inammissibili e saranno archiviati, gli stessi reclami dovranno essere inviati secondo le stesse modalità di partecipazione inidcati all’art. 2 del presente bando.

L'Ufficio potrà in ogni caso procedere in autotutela alle rettifiche che si rendessero necessarie.

Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, gli interessati potranno fare ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale ossia al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Art. 5 Determinazione del contributo e modalità di erogazione
I contributi saranno ripartiti tra gli aventi diritto sulla base della disponibilità del fondo sociale e del numero degli aspiranti beneficiari in relazione al punteggio ottenuto. La determinazione del contributo avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 2 dell’allegato alla Delibera G.R. n. 36/20 del 5/9/2000:

1. per i soggetti di cui alla lettera A), mediante riduzione del canone di concessione dovuto ai sensi della tabella A) allegata alla L.R. 7/2000, per il periodo temporale compreso tra gennaio e dicembre dell’anno di riferimento, ovvero dalla data in cui si è verificato l’evento che da titolo al contributo, se successiva al 1 gennaio dell’anno di riferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o affetto da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico.

- riduzione di 3 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce A e B1;

- riduzione di 2 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da B2 a B4;

- riduzione di 1,50 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C1 a C3;

- riduzione di 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C4 a D;

b) Per ogni ulteriore componente affetto da disabilità o da gravi malattie croniche o terminali.

- ulteriore riduzione di 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito, fino ad un massimo di punti 3.

2. per i soggetti di cui alla lett. B), mediante pagamento diretto all’amministratore condominiale o al capo scala delle quote condominiali/spese di autogestione, come risultanti dalla dichiarazione di cui al precedente art.2;

3. per i soggetti di cui alla lett. C) mediante pagamento diretto delle quote o delle spese di cui al precedente punto 2 e incameramento delle somme destinate al ripiano del debito verso l’Azienda formalmente riconosciuto.

ART. 6 Controlli e sanzioni

L’Azienda controllerà la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di coloro che avranno diritto al contributo.

Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’assegnatario sarà escluso dalla graduatoria e decadrà dal beneficio del contributo eventualmente già concesso.

Le somme eventualmente recuperate andranno ad alimentare la dotazione del fondo sociale per gli anni successivi.

Si fa presente che la concessione del contributo a favore degli assegnatari che abbiano già beneficiato del fondo sarà condizionata al puntuale rispetto del piano di rientro sottoscritto, con la precisazione che l’assegnatario resosi moroso sarà escluso dall’erogazione della sovvenzione, salvo che non provveda al pagamento delle rate insolute entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, cosi come previsto dall'art. 5 del bando e della Direttiva n. 648 del 8.11.2016 del Commissario Straordinario.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati verranno trattati conformemente al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) - Via Cesare Battisti n.6 - 09123 - Cagliari, area@area.sardegna.it, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile per la Protezione Dati è KARANOA S.r.l. - email: karanoa@email.it

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto da AREA potrà essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati KARANOA S.r.l.al seguente indirizzo email: Karanoa@email.it

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme sul Fondo Sociale di cui alla L.R. n. 7/2000, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 2000.

 

                                                                                         Il Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo

                                                                                                            Ing. Alessandro Naitana


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Ultimo aggiornamento

27/07/2026 12:49




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