L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.
Rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali con la documentazione necessaria
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:
- i dati personali;
- i codici fiscali;
- le attività;
- i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;
- la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.
La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.
Dopo trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, verrà elaborato un documento con la risposta.
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.